Scarica gratis il fac simile della dichiarazione di conformità PPWR (allegato VIII)
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Che cos'è la dichiarazione di conformità PPWR?
La dichiarazione di conformità UE (in inglese Declaration of Conformity, DoC) è il documento con cui il fabbricante dichiara che un imballaggio rispetta le prescrizioni del regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, noto come PPWR. La base giuridica è l'articolo 39; la struttura tipo è fissata dall'allegato VIII.
Non è una marcatura CE e non è una certificazione di terza parte. È un'autodichiarazione rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante, a valle della procedura di valutazione della conformità prevista dall'articolo 38 e dall'allegato VII: il modulo A, controllo interno della produzione. Nessun organismo notificato interviene, e il punto 7 dell'allegato VIII resta quasi sempre « non applicabile ».
L'articolo 39, paragrafo 2, aggiunge tre obblighi che vengono spesso dimenticati: la dichiarazione contiene gli elementi specificati nel modulo dell'allegato VII, è continuamente aggiornata, ed è redatta o tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato l'imballaggio è immesso o messo a disposizione.
Chi deve rilasciarla: il fabbricante, non il produttore
L'obbligo ricade sul fabbricante. Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, prima di immettere l'imballaggio sul mercato il fabbricante esegue (o fa eseguire) la procedura di valutazione della conformità dell'articolo 38, redige la documentazione tecnica dell'allegato VII e, se la procedura ha dimostrato la conformità, rilascia la dichiarazione di conformità UE a norma dell'articolo 39. Il punto 3 dell'allegato VIII lo dice testualmente: « La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante ».
- Fabbricante (articolo 3, punto 13): chi fabbrica imballaggi o prodotti imballati, oppure li fa progettare o fabbricare con il proprio nome o marchio commerciale. È lui che rilascia la dichiarazione di conformità.
- Produttore (articolo 3, punto 15): il fabbricante, l'importatore o il distributore che mette a disposizione per la prima volta l'imballaggio nel territorio di uno Stato membro. Questa figura riguarda la responsabilità estesa del produttore, cioè registrazione e contributi, non la dichiarazione di conformità.
Gli altri operatori economici hanno ruoli distinti:
- Rappresentante autorizzato: il fabbricante può designarlo per iscritto (articolo 17). Il mandato deve almeno consentirgli di tenere a disposizione delle autorità la dichiarazione e la documentazione tecnica per il periodo di conservazione e di fornire su richiesta le informazioni necessarie. La responsabilità resta comunque in capo al fabbricante.
- Importatori: non rilasciano una propria dichiarazione. Verificano, prima dell'immissione sul mercato, che il fabbricante abbia eseguito la valutazione della conformità e redatto la documentazione tecnica, e conservano copia della dichiarazione (articolo 18).
- Quando un distributore diventa fabbricante: chi immette un imballaggio sul mercato con il proprio nome o marchio, o lo modifica in modo da incidere sulla conformità, assume gli obblighi del fabbricante (articolo 21). Chi gestisce una private label deve quindi controllare voce per voce il proprio catalogo di imballaggi.
Il campo di applicazione è ampio: il regolamento copre tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione, qualunque sia il materiale (plastica, carta, vetro, metallo, legno), l'uso e l'origine.
Quali prescrizioni sono davvero applicabili dal 12 agosto 2026?
Il regolamento si applica dal 12 agosto 2026 (articolo 71). Questo non significa che tutte le prescrizioni degli articoli da 5 a 12 siano applicabili da quel giorno: diverse entrano in vigore più tardi, o dipendono da atti delegati e di esecuzione non ancora adottati. Una dichiarazione che attesta in blocco la conformità a tutti gli articoli da 5 a 12 certifica qualcosa che, alla data di riferimento, la legge non richiede ancora.
| Prescrizione | Applicabile dal |
|---|---|
| Sostanze contenute negli imballaggi, tra cui i limiti per i metalli pesanti e per i PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti (articolo 5) | 12 agosto 2026 |
| Divieto di doppie pareti, doppi fondi e strati superflui che aumentano solo il volume percepito (articolo 10, paragrafo 2) | 12 agosto 2026 |
| Prescrizioni per gli imballaggi riutilizzabili, ove pertinenti (articolo 11) | 12 agosto 2026 |
| Compostabilità degli imballaggi indicati all'articolo 9, paragrafo 1, comprese le etichette adesive per frutta e verdura | 12 febbraio 2028 |
| Etichettatura: composizione dei materiali e istruzioni per la raccolta differenziata (articolo 12) | 12 agosto 2028 |
| Riciclabilità: progettazione per il riciclaggio e classi di prestazione (articolo 6) | 1° gennaio 2030 |
| Contenuto minimo di plastica riciclata negli imballaggi in plastica (articolo 7) | 1° gennaio 2030 |
| Riduzione al minimo di peso e volume dell'imballaggio (articolo 10, paragrafo 1) | 1° gennaio 2030 |
| Riciclaggio su larga scala (articolo 6) | 1° gennaio 2035 |
Le date dal 2028 in poi sono limiti minimi, non date fisse: il regolamento le lega più volte alla formula « o [x] mesi dall'entrata in vigore dell'atto pertinente, se posteriore ». Se la Commissione adotta in ritardo gli atti delegati o di esecuzione, le prescrizioni corrispondenti slittano.
Per il mercato italiano, il CONAI ha pubblicato nel luglio 2026 una nota informativa sulla dichiarazione di conformità degli imballaggi che conferma la data del 12 agosto 2026 e il riferimento all'articolo 39 e all'allegato VIII.
Gli otto punti dell'allegato VIII
L'allegato VIII del regolamento (UE) 2025/40 fissa otto elementi obbligatori, seguiti dal blocco della firma. Se manca anche un solo punto, la dichiarazione è incompleta.
| N. | Punto | Che cosa inserire |
|---|---|---|
| 1 | Identificazione univoca dell'imballaggio | Codice articolo, modello, lotto o riferimento interno che consenta la rintracciabilità (ad esempio SKU o EAN) |
| 2 | Nome e indirizzo del fabbricante | Ragione sociale e indirizzo completo; se applicabile, nome e indirizzo del rappresentante autorizzato |
| 3 | Dichiarazione di responsabilità | La frase prevista dall'allegato: « La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante » |
| 4 | Oggetto della dichiarazione | Descrizione dell'imballaggio (tipo, materiali, strati, dimensioni, eventuale foto) sufficiente a identificarlo senza ambiguità |
| 5 | Attestazione di conformità | Conformità alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione, con i riferimenti degli altri atti dell'Unione applicati |
| 6 | Norme e specifiche applicate | Riferimenti alle norme armonizzate, alle specifiche comuni o alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità |
| 7 | Organismo notificato | Solo ove applicabile; per gli imballaggi, con il modulo A, di norma « non applicabile » |
| 8 | Informazioni aggiuntive e firma | Luogo e data del rilascio, nome e cognome, funzione e firma della persona autorizzata a impegnare il fabbricante |
Esempio compilato per una scatola da trasporto
La tabella mostra come un fabbricante compilerebbe i punti dell'allegato VIII per una scatola di cartone ondulato. I dati aziendali sono inventati; la struttura e i riferimenti normativi sono quelli del regolamento.
| Punto dell'allegato VIII | Esempio di compilazione |
|---|---|
| 1. Identificazione univoca | Scatola da trasporto ST-240, versione 1.2, cartone ondulato onda B, 400 × 300 × 200 mm |
| 2. Fabbricante | Esempio Imballaggi S.r.l., Via dell'Industria 12, 20090 Segrate (MI), Italia |
| 3. Responsabilità | « La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante. » |
| 4. Oggetto | Imballaggio da trasporto monomateriale in cartone ondulato; disegno tecnico DT-ST240-2026-03 e fotografie conservati nella documentazione tecnica (allegato VII) |
| 5. Conformità | Regolamento (UE) 2025/40, prescrizioni degli articoli da 5 a 12 applicabili alla data di immissione sul mercato (articolo 5; articolo 10, paragrafo 2) |
| 6. Norme applicate | EN 13427:2004, EN 13430:2004; nessuna specifica comune |
| 7. Organismo notificato | Non applicabile (modulo A, controllo interno della produzione) |
| 8. Informazioni aggiuntive e firma | Segrate, 1° settembre 2026, versione 1.0; M. Rossi, Responsabile Qualità [firma sull'originale] |
La dichiarazione in sé sta in una o due pagine. Un fabbricante con 200 referenze di imballaggio a composizione diversa deve però produrre 200 dichiarazioni, ciascuna con la propria documentazione tecnica. Il generatore di dichiarazioni PPWR di DPP-Tool compila i punti dell'allegato VIII da un modulo guidato e restituisce, insieme, la dichiarazione e l'indice della documentazione tecnica dell'allegato VII, pronti per la firma: 49 € una tantum per documento, oppure senza limiti con un piano in abbonamento.
Come redigere la dichiarazione, passo per passo
- Chiarire il ruolo. Verifica se, per quell'imballaggio, sei fabbricante ai sensi dell'articolo 3, punto 13, in particolare se confezioni o fai confezionare con il tuo marchio. Solo il fabbricante rilascia la dichiarazione.
- Fare l'inventario degli imballaggi. Censisci ogni tipo di imballaggio immesso sul mercato dell'Unione: primario, secondario, da trasporto. Ogni tipo richiede una dichiarazione propria, o deve essere identificabile senza ambiguità in una dichiarazione cumulativa.
- Individuare le prescrizioni applicabili. Confronta l'imballaggio con gli articoli da 5 a 12, ma solo con quelli applicabili alla data di immissione sul mercato (tabella sopra). Al 12 agosto 2026 sono, in sostanza, l'articolo 5, l'articolo 10, paragrafo 2, e, ove pertinente, l'articolo 11.
- Costituire la documentazione tecnica. Descrizione generale dell'imballaggio e dell'uso previsto, composizione dei materiali strato per strato, disegni, rapporti di prova su metalli pesanti e PFAS, norme e metodi applicati. Non va allegata alla dichiarazione, ma deve poter essere esibita su richiesta.
- Redigere la dichiarazione seguendo gli otto punti dell'allegato VIII, nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui l'imballaggio è immesso sul mercato (articolo 39, paragrafo 2).
- Firmare. Luogo, data, nome e cognome, funzione e firma di una persona autorizzata a impegnare il fabbricante.
- Conservare. Cinque anni per gli imballaggi monouso, dieci per quelli riutilizzabili, dal giorno dell'immissione sul mercato (articolo 15, paragrafo 3).
- Tenere aggiornata la dichiarazione. L'articolo 39, paragrafo 2, la vuole « continuamente aggiornata »: se cambiano progetto, materiali o norme di riferimento, la valutazione dell'articolo 38 va ripetuta; e con le prescrizioni del 2028 e del 2030 la dichiarazione andrà comunque rivista.
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Crea la dichiarazione (49 €)Errori frequenti
- Confondere fabbricante e produttore. Intestare la dichiarazione al « produttore » nel senso della responsabilità estesa indica il soggetto sbagliato: il punto 2 dell'allegato VIII chiede nome e indirizzo del fabbricante.
- Dichiarare la conformità a prescrizioni non ancora applicabili. Riciclabilità (articolo 6), contenuto riciclato (articolo 7) ed etichettatura (articolo 12) non sono applicabili al 12 agosto 2026. Attestarle in blocco significa dichiarare qualcosa che non si deve, e non si può, dimostrare; e l'articolo 39, paragrafo 5, prevede controlli a campione da parte delle autorità.
- Citare l'allegato sbagliato. La dichiarazione segue l'allegato VIII; la documentazione tecnica l'allegato VII. Una dichiarazione costruita sull'allegato VII non rispetta la forma richiesta.
- Dichiarazioni cumulative senza identificazione dei singoli tipi. « Tutti gli imballaggi in cartone » non soddisfa il punto 1: ogni tipo deve essere identificabile.
- Apporre la marcatura CE. Gli imballaggi non sono soggetti a marcatura CE ai sensi del PPWR.
Conservazione e sanzioni
L'articolo 15, paragrafo 3, fissa la durata di conservazione della documentazione tecnica e della dichiarazione di conformità UE: cinque anni per gli imballaggi monouso e dieci anni per quelli riutilizzabili, a decorrere dal giorno di immissione dell'imballaggio sul mercato. Su richiesta di un'autorità nazionale competente, i documenti devono essere forniti in tempi brevi. L'articolo 39, paragrafo 5, aggiunge che le autorità si adoperano per controllare ogni anno l'accuratezza di almeno una parte delle dichiarazioni, con un approccio basato sul rischio.
Sulle sanzioni serve prudenza. L'articolo 68 impone agli Stati membri di stabilire le norme sulle sanzioni entro il 12 febbraio 2027: sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, definite a livello nazionale. Non esiste un importo europeo, e gli importi che circolano sono estrapolati da altre normative. La conseguenza pratica più importante non è la multa, ma l'accesso al mercato: senza dichiarazione e documentazione tecnica solide manca il presupposto per immettere legittimamente l'imballaggio sul mercato, con il rischio di ritiro o richiamo.
Domande frequenti
La dichiarazione di conformità PPWR è obbligatoria anche per le piccole imprese?
Sì. Il regolamento (UE) 2025/40 non prevede esenzioni dalla dichiarazione di conformità in base alla dimensione dell'impresa. L'obbligo riguarda ogni fabbricante che immette imballaggi sul mercato dell'Unione, PMI comprese. Le agevolazioni per le microimprese riguardano altre parti del regolamento, non l'articolo 39.
Esiste un fac simile ufficiale della dichiarazione?
La struttura tipo è l'allegato VIII del regolamento: otto punti numerati e il blocco della firma. Non esiste un modulo ufficiale da scaricare oltre a quello. Il fac simile gratuito di questa pagina riproduce quella struttura in Word e PDF, con una nota di guida sotto ogni punto. L'esempio compilato pubblicato su questa pagina mostra il documento finito con dati fittizi; il generatore produce il tuo a partire dagli stessi otto punti.
Serve una dichiarazione per ogni singolo imballaggio?
Non per ogni pezzo fisico, ma per ogni tipo di imballaggio. Una dichiarazione cumulativa che copre più varianti è ammissibile se ogni variante resta identificabile in modo univoco ai sensi del punto 1. Se cambiano materiali o progetto in modo da incidere sulla conformità, la valutazione va ripetuta e la dichiarazione aggiornata.
Qual è la differenza tra allegato VII e allegato VIII?
L'allegato VIII è la dichiarazione, il documento rivolto all'esterno. L'allegato VII è la documentazione tecnica, la prova interna (prove sui materiali, disegni, calcoli) che sostiene le affermazioni della dichiarazione. Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, la documentazione tecnica viene prima, e la dichiarazione si fonda su di essa.
La dichiarazione deve essere in italiano?
L'articolo 39, paragrafo 2, dispone che la dichiarazione sia redatta o tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato l'imballaggio è immesso o messo a disposizione. Per il mercato italiano una versione in italiano è la scelta prudente; chi vende in più Stati membri deve prevedere le versioni corrispondenti.
Il PPWR si applica dal 12 agosto 2026: che cosa devo fare adesso?
Dal 12 agosto 2026 sono applicabili le prime prescrizioni sostanziali: limiti per metalli pesanti e PFAS (articolo 5), divieto di strati superflui e doppi fondi (articolo 10, paragrafo 2) e, ove pertinenti, le prescrizioni per gli imballaggi riutilizzabili (articolo 11). Per l'obbligo di dichiarazione non c'è periodo di tolleranza. Costituisci ora la documentazione tecnica dell'allegato VII per ogni tipo di imballaggio interessato, poi rilascia la dichiarazione secondo l'allegato VIII.