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Dichiarazione di conformità PPWR: fac simile gratuito, esempio compilato e campi obbligatori (regolamento UE 2025/40)

In breve: la dichiarazione di conformità PPWR è il documento previsto dall'articolo 39 del regolamento (UE) 2025/40. Dal 12 agosto 2026 chi immette imballaggi sul mercato dell'Unione deve essere in grado di esibirla. Attesta il rispetto delle prescrizioni degli articoli da 5 a 12, limitatamente a quelle già applicabili alla data di immissione sul mercato, e segue la struttura in otto punti dell'allegato VIII. La firma il fabbricante, non il « produttore » nel senso della responsabilità estesa.

Riveduto sul testo ufficiale del regolamento (UE) 2025/40 il 22 ottobre 2026.

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La struttura tipo dell'allegato VIII, vuota, con una nota di guida sotto ciascuno degli otto punti e una pagina « come compilare »: chi firma, quali articoli da 5 a 12 sono applicabili oggi, conservazione. Word e PDF, senza registrazione.

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Che cos'è la dichiarazione di conformità PPWR?

La dichiarazione di conformità UE (in inglese Declaration of Conformity, DoC) è il documento con cui il fabbricante dichiara che un imballaggio rispetta le prescrizioni del regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, noto come PPWR. La base giuridica è l'articolo 39; la struttura tipo è fissata dall'allegato VIII.

Non è una marcatura CE e non è una certificazione di terza parte. È un'autodichiarazione rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante, a valle della procedura di valutazione della conformità prevista dall'articolo 38 e dall'allegato VII: il modulo A, controllo interno della produzione. Nessun organismo notificato interviene, e il punto 7 dell'allegato VIII resta quasi sempre « non applicabile ».

L'articolo 39, paragrafo 2, aggiunge tre obblighi che vengono spesso dimenticati: la dichiarazione contiene gli elementi specificati nel modulo dell'allegato VII, è continuamente aggiornata, ed è redatta o tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato l'imballaggio è immesso o messo a disposizione.

Chi deve rilasciarla: il fabbricante, non il produttore

L'obbligo ricade sul fabbricante. Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, prima di immettere l'imballaggio sul mercato il fabbricante esegue (o fa eseguire) la procedura di valutazione della conformità dell'articolo 38, redige la documentazione tecnica dell'allegato VII e, se la procedura ha dimostrato la conformità, rilascia la dichiarazione di conformità UE a norma dell'articolo 39. Il punto 3 dell'allegato VIII lo dice testualmente: « La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante ».

Trappola terminologica: il PPWR usa « fabbricante » e « produttore » in due sensi distinti, e chi conosce il sistema CONAI tende a invertirli.
  • Fabbricante (articolo 3, paragrafo 1, punto 13): chi fabbrica imballaggi o prodotti imballati, oppure li fa progettare o fabbricare con il proprio nome o marchio commerciale. È lui che rilascia la dichiarazione di conformità.
  • Produttore (articolo 3, paragrafo 1, punto 15): il fabbricante, l'importatore o il distributore che mette a disposizione per la prima volta l'imballaggio nel territorio di uno Stato membro. Questa figura riguarda la responsabilità estesa del produttore, cioè registrazione e contributi, non la dichiarazione di conformità.

Gli altri operatori economici hanno ruoli distinti:

  • Rappresentante autorizzato: il fabbricante può designarlo per iscritto (articolo 17). Il mandato deve almeno consentirgli di tenere a disposizione delle autorità la dichiarazione e la documentazione tecnica per il periodo di conservazione e di fornire su richiesta le informazioni necessarie. La responsabilità resta comunque in capo al fabbricante.
  • Importatori: non rilasciano una propria dichiarazione. Verificano, prima dell'immissione sul mercato, che il fabbricante abbia eseguito la valutazione della conformità e redatto la documentazione tecnica, e conservano copia della dichiarazione (articolo 18).
  • Quando un distributore diventa fabbricante: chi immette un imballaggio sul mercato con il proprio nome o marchio, o lo modifica in modo da incidere sulla conformità, assume gli obblighi del fabbricante (articolo 21). Chi gestisce una private label deve quindi controllare voce per voce il proprio catalogo di imballaggi.

Il campo di applicazione è ampio: il regolamento copre tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione, qualunque sia il materiale (plastica, carta, vetro, metallo, legno), l'uso e l'origine.

Quali prescrizioni sono davvero applicabili dal 12 agosto 2026?

Il regolamento si applica dal 12 agosto 2026 (articolo 71). Questo non significa che tutte le prescrizioni degli articoli da 5 a 12 siano applicabili da quel giorno: diverse entrano in vigore più tardi, o dipendono da atti delegati e di esecuzione non ancora adottati. Una dichiarazione che attesta in blocco la conformità a tutti gli articoli da 5 a 12 certifica qualcosa che, alla data di riferimento, la legge non richiede ancora.

Prescrizioni degli articoli da 5 a 12 del PPWR e data di applicazione
PrescrizioneApplicabile dal
Sostanze contenute negli imballaggi, tra cui i limiti per i metalli pesanti e per i PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti (articolo 5)12 agosto 2026
Divieto di doppie pareti, falsi fondi e strati non necessari intesi unicamente ad aumentare il volume percepito (articolo 10, paragrafo 2)12 agosto 2026 secondo la lettera del regolamento; 1° gennaio 2030 secondo la lettura della Commissione (vedi sotto)
Condizioni perché un imballaggio sia considerato riutilizzabile, ove pertinenti (articolo 11, paragrafo 1, che riguarda gli imballaggi immessi sul mercato a decorrere dall'11 febbraio 2025)12 agosto 2026
Compostabilità degli imballaggi indicati all'articolo 9, paragrafo 1, comprese le etichette adesive per frutta e verdura12 febbraio 2028
Etichettatura: composizione dei materiali e istruzioni per la raccolta differenziata (articolo 12)Non prima del 12 agosto 2028: 24 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione sull'etichetta armonizzata, se posteriore (vedi sotto)
Riciclabilità: progettazione per il riciclaggio e classi di prestazione (articolo 6)1° gennaio 2030
Contenuto minimo di plastica riciclata negli imballaggi in plastica (articolo 7)1° gennaio 2030
Riduzione al minimo di peso e volume dell'imballaggio (articolo 10, paragrafo 1)1° gennaio 2030
Riciclaggio su larga scala (articolo 6)1° gennaio 2035

Solo alcune di queste date sono limiti minimi: gli articoli 6 (paragrafi 2 e 3), 7 (paragrafo 1) e 12 (paragrafi 1 e 2) affiancano a una data di calendario un termine che decorre dall'entrata in vigore dell'atto delegato o di esecuzione pertinente, « se posteriore ». Se la Commissione adotta quegli atti in ritardo, le prescrizioni corrispondenti slittano. L'articolo 9, paragrafo 1 (12 febbraio 2028), e l'articolo 10, paragrafo 1 (1° gennaio 2030), fissano invece date certe. L'atto di esecuzione sull'etichetta armonizzata, che l'articolo 12, paragrafo 6, chiedeva alla Commissione di adottare entro il 12 agosto 2026, al 22 ottobre 2026 non era ancora pubblicato: l'obbligo di etichettatura dell'articolo 12, paragrafo 1, scatterà quindi solo 24 mesi dopo la sua entrata in vigore.

La lettura della Commissione. Nel suo documento di orientamento per il regolamento (UE) 2025/40 (comunicazione C/2026/3084, GU C del 10 giugno 2026, non vincolante) la Commissione considera l'articolo 10 applicabile nel suo insieme dal 1° gennaio 2030: in forza dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), le prescrizioni vigenti sulla riduzione al minimo degli imballaggi e la norma EN 13428:2004 restano in vigore fino alla fine del 2029, dopodiché si applicano i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 10 (sezione 10). Sulla riciclabilità precisa che i fabbricanti non sono tenuti a effettuare la procedura di valutazione della conformità dell'articolo 38 e dell'allegato VII fino all'entrata in vigore degli atti delegati dell'articolo 6, paragrafo 4 (sezione 6). Il testo del regolamento prevale sugli orientamenti: annota nella documentazione tecnica quale lettura hai seguito.

Che cosa deve coprire oggi la dichiarazione. Nella nota « Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) and small businesses: What do I need to know? » (ottobre 2026, solo in inglese, non vincolante) la direzione generale Ambiente della Commissione scrive che, per ora, dato che si applica solo un numero limitato di norme del PPWR, la dichiarazione deve coprire soltanto le prescrizioni sulle sostanze che destano preoccupazione dell'articolo 5: il limite di 100 mg/kg per la somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente (articolo 5, paragrafo 4) e, per gli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari, i limiti per i PFAS (articolo 5, paragrafo 5). Chi segue la lettura letterale dell'articolo 10, paragrafo 2, lo aggiunge.

Gli otto punti dell'allegato VIII

L'allegato VIII del regolamento (UE) 2025/40 fissa la struttura tipo: il numero di identificazione della dichiarazione, otto punti numerati e il blocco della firma. Se manca anche un solo elemento, la dichiarazione è incompleta.

Contenuto obbligatorio della dichiarazione di conformità UE secondo l'allegato VIII, articolo 39, regolamento (UE) 2025/40
N. Punto Che cosa inserire
IntestazioneNumero della dichiarazione« Dichiarazione di conformità UE n. … »: il numero di identificazione che assegni alla dichiarazione
1Identificazione univoca dell'imballaggioCodice articolo, modello, lotto o riferimento interno che consenta la rintracciabilità (ad esempio SKU o EAN)
2Nome e indirizzo del fabbricanteRagione sociale e indirizzo completo; se applicabile, nome e indirizzo del rappresentante autorizzato
3Dichiarazione di responsabilitàLa frase prevista dall'allegato: « La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante »
4Oggetto della dichiarazioneDescrizione dell'imballaggio (tipo, materiali, strati, dimensioni, eventuale foto) sufficiente a identificarlo senza ambiguità
5Attestazione di conformitàL'oggetto del punto 4 è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione: il regolamento (UE) 2025/40, limitatamente alle prescrizioni degli articoli da 5 a 12 applicabili alla data di immissione sul mercato, con i riferimenti degli altri atti dell'Unione applicati
6Norme e specifiche applicateRiferimenti alle norme armonizzate, alle specifiche comuni o alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità. Al 22 ottobre 2026 nessuna norma armonizzata ai sensi del regolamento (UE) 2025/40 era pubblicata nella Gazzetta ufficiale e nessuna specifica comune era stata adottata (articoli 36 e 37): si indicano le altre specifiche tecniche e i metodi di prova utilizzati
7Organismo notificatoSolo ove applicabile; per gli imballaggi, con il modulo A, di norma « non applicabile »
8Informazioni aggiuntiveAd esempio il riferimento della documentazione tecnica o la versione sostituita
FirmaFirmato a nome e per conto diLuogo e data del rilascio, nome e cognome, funzione e firma della persona autorizzata a impegnare il fabbricante

Esempio compilato per una scatola da trasporto

La tabella mostra come un fabbricante compilerebbe i punti dell'allegato VIII per una scatola di cartone ondulato non destinata al contatto con alimenti. I dati aziendali sono inventati; la struttura e i riferimenti normativi sono quelli del regolamento. Il punto 5 segue la nota della Commissione di ottobre 2026 (solo articolo 5); chi segue la lettura letterale dell'articolo 10, paragrafo 2, lo aggiunge.

Punto dell'allegato VIIIEsempio di compilazione
Dichiarazione n.DdC-ST240-1.2
1. Identificazione univocaScatola da trasporto ST-240, versione 1.2, cartone ondulato onda B, 400 × 300 × 200 mm
2. FabbricanteEsempio Imballaggi S.r.l., Via dell'Industria 12, 20090 Segrate (MI), Italia
3. Responsabilità« La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante. »
4. OggettoImballaggio da trasporto monomateriale in cartone ondulato; disegno tecnico DT-ST240-2026-03 e fotografie conservati nella documentazione tecnica (allegato VII)
5. ConformitàRegolamento (UE) 2025/40, articolo 5, paragrafo 4: somma delle concentrazioni di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente non superiore a 100 mg/kg (i limiti per i PFAS dell'articolo 5, paragrafo 5, non si applicano: nessun contatto con alimenti). Altri atti dell'Unione applicati: nessuno
6. Norme applicateNessuna norma armonizzata né specifica comune ai sensi del regolamento (UE) 2025/40. Altre specifiche tecniche: il metodo di analisi indicato nel rapporto di prova RP-2026-114 (metalli pesanti), conservato nella documentazione tecnica
7. Organismo notificatoNon applicabile (modulo A, controllo interno della produzione)
8. Informazioni aggiuntiveDocumentazione tecnica DT-ST240 v1.2, conservata per cinque anni dall'immissione sul mercato (articolo 15, paragrafo 3, lettera a))
FirmaSegrate, 1° settembre 2026, versione 1.0; M. Rossi, Responsabile Qualità [firma sull'originale]

La dichiarazione in sé sta in una o due pagine. Un fabbricante con 200 referenze di imballaggio a composizione diversa deve però produrre 200 dichiarazioni, ciascuna con la propria documentazione tecnica. Il generatore di dichiarazioni PPWR di DPP-Tool compila i punti dell'allegato VIII da un modulo guidato e restituisce, insieme, la dichiarazione e l'indice della documentazione tecnica dell'allegato VII, pronti per la firma: 49 € una tantum per documento, oppure senza limiti con un piano in abbonamento.

Come redigere la dichiarazione, passo per passo

  1. Chiarire il ruolo. Verifica se, per quell'imballaggio, sei fabbricante ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 13, in particolare se confezioni o fai confezionare con il tuo marchio. Solo il fabbricante rilascia la dichiarazione.
  2. Fare l'inventario degli imballaggi. Censisci ogni tipo di imballaggio immesso sul mercato dell'Unione: primario, secondario, da trasporto. Il fabbricante compila una dichiarazione per ciascun tipo di imballaggio (allegato VII, punto 4), e la dichiarazione identifica l'imballaggio per cui è stata redatta.
  3. Individuare le prescrizioni applicabili. Confronta l'imballaggio con gli articoli da 5 a 12, ma solo con quelli applicabili alla data di immissione sul mercato (tabella sopra). Al 12 agosto 2026, secondo la nota della Commissione per le piccole imprese di ottobre 2026, in pratica solo l'articolo 5; secondo la lettera del regolamento si aggiungono l'articolo 10, paragrafo 2, e, ove pertinente, l'articolo 11 (vedi sopra).
  4. Costituire la documentazione tecnica. Descrizione generale dell'imballaggio e dell'uso previsto, composizione dei materiali strato per strato, disegni, rapporti di prova su metalli pesanti e PFAS, norme e metodi applicati. Non va allegata alla dichiarazione, ma deve poter essere esibita su richiesta.
  5. Redigere la dichiarazione seguendo gli otto punti dell'allegato VIII, nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui l'imballaggio è immesso sul mercato (articolo 39, paragrafo 2).
  6. Firmare. Luogo, data, nome e cognome, funzione e firma di una persona autorizzata a impegnare il fabbricante.
  7. Conservare. Cinque anni per gli imballaggi monouso, dieci per quelli riutilizzabili, dal giorno dell'immissione sul mercato (articolo 15, paragrafo 3).
  8. Tenere aggiornata la dichiarazione. L'articolo 39, paragrafo 2, la vuole « continuamente aggiornata »: se cambiano progetto, caratteristiche o norme di riferimento e la conformità può esserne compromessa, la valutazione dell'articolo 38 va ripetuta (articolo 15, paragrafo 4); e con le prescrizioni del 2028 e del 2030 la dichiarazione andrà comunque rivista.

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Errori frequenti

  • Confondere fabbricante e produttore. Intestare la dichiarazione al « produttore » nel senso della responsabilità estesa indica il soggetto sbagliato: il punto 2 dell'allegato VIII chiede nome e indirizzo del fabbricante.
  • Dichiarare la conformità a prescrizioni non ancora applicabili. Riciclabilità (articolo 6), contenuto riciclato (articolo 7) ed etichettatura (articolo 12) non sono applicabili al 12 agosto 2026. Attestarle in blocco significa dichiarare qualcosa che non si deve, e non si può, dimostrare; e, ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 5, le autorità competenti si adoperano per controllare l'accuratezza di almeno una parte delle dichiarazioni di conformità all'anno, secondo un approccio basato sul rischio.
  • Citare l'allegato sbagliato. La dichiarazione segue l'allegato VIII; la documentazione tecnica l'allegato VII. Una dichiarazione costruita sull'allegato VII non rispetta la forma richiesta.
  • Una sola dichiarazione per più tipi di imballaggio. L'allegato VII, punto 4, chiede una dichiarazione per ciascun tipo di imballaggio: « tutti gli imballaggi in cartone » non soddisfa né questa regola né il punto 1 dell'allegato VIII.
  • Apporre la marcatura CE. Gli imballaggi non sono soggetti a marcatura CE ai sensi del PPWR.

Conservazione e sanzioni

L'articolo 15, paragrafo 3, fissa la durata di conservazione della documentazione tecnica e della dichiarazione di conformità UE: cinque anni per gli imballaggi monouso e dieci anni per quelli riutilizzabili, a decorrere dal giorno di immissione dell'imballaggio sul mercato. Su richiesta motivata di un'autorità nazionale, i documenti sono messi a disposizione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta (articolo 15, paragrafo 10). L'articolo 39, paragrafo 5, aggiunge che le autorità competenti si adoperano per controllare l'accuratezza di almeno una parte delle dichiarazioni di conformità all'anno, valutata secondo un approccio basato sul rischio.

Sulle sanzioni serve prudenza. L'articolo 68 impone agli Stati membri di stabilire le norme sulle sanzioni entro il 12 febbraio 2027: sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, definite a livello nazionale. Il regolamento non fissa alcun importo europeo. La conseguenza pratica più importante non è la multa, ma l'accesso al mercato: senza dichiarazione e documentazione tecnica solide manca il presupposto per immettere legittimamente l'imballaggio sul mercato. Una dichiarazione non redatta, o non redatta correttamente, è una non conformità formale (articolo 62, paragrafo 1); se permane, lo Stato membro vieta la messa a disposizione dell'imballaggio sul mercato o ne dispone il richiamo o il ritiro (articolo 62, paragrafo 2).

Domande frequenti

La dichiarazione di conformità PPWR è obbligatoria anche per le piccole imprese?

Sì. Il regolamento (UE) 2025/40 non prevede esenzioni dalla dichiarazione di conformità in base alla dimensione dell'impresa. L'obbligo riguarda ogni fabbricante che immette imballaggi sul mercato dell'Unione, PMI comprese. Per le microimprese il regolamento cambia però chi è il fabbricante: se una microimpresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE fa progettare o fabbricare l'imballaggio con il proprio nome o marchio, il fabbricante è il fornitore dell'imballaggio, che rilascia quindi la dichiarazione, se è situato nello stesso Stato membro (articolo 3, paragrafo 1, punto 13, lettera b)); ai fini dell'articolo 15, il paragrafo 12 richiede solo che il fornitore sia situato nell'Unione.

Esiste un fac simile ufficiale della dichiarazione?

La struttura tipo è l'allegato VIII del regolamento: otto punti numerati e il blocco della firma. Non esiste un modulo ufficiale da scaricare oltre a quello. Il fac simile gratuito di questa pagina riproduce quella struttura in Word e PDF, con una nota di guida sotto ogni punto. L'esempio compilato pubblicato su questa pagina mostra il documento finito con dati fittizi; il generatore produce il tuo a partire dagli stessi otto punti.

Serve una dichiarazione per ogni singolo imballaggio?

Non per ogni pezzo fisico, ma per ogni tipo di imballaggio. L'allegato VII, punto 4, chiede una dichiarazione per ciascun tipo di imballaggio senza definire oltre il « tipo »: la lettura prudente è trattare come tipi distinti le varianti che differiscono per composizione dei materiali o struttura. Se cambiano materiali o progetto in modo da incidere sulla conformità, la valutazione va ripetuta e la dichiarazione aggiornata.

Qual è la differenza tra allegato VII e allegato VIII?

L'allegato VIII è la dichiarazione, il documento rivolto all'esterno. L'allegato VII è la documentazione tecnica, la prova interna (prove sui materiali, disegni, calcoli) che sostiene le affermazioni della dichiarazione. Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, la documentazione tecnica viene prima, e la dichiarazione si fonda su di essa.

La dichiarazione deve essere in italiano?

L'articolo 39, paragrafo 2, dispone che la dichiarazione sia redatta o tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato l'imballaggio è immesso o messo a disposizione. Per il mercato italiano una versione in italiano è la scelta prudente; chi vende in più Stati membri deve prevedere le versioni corrispondenti.

Il PPWR si applica dal 12 agosto 2026: che cosa devo fare adesso?

Dal 12 agosto 2026 sono applicabili i limiti per metalli pesanti e PFAS (articolo 5); secondo la lettera del regolamento anche il divieto di doppie pareti, falsi fondi e strati non necessari (articolo 10, paragrafo 2), che la Commissione considera applicabile solo dal 1° gennaio 2030, e, ove pertinenti, le condizioni per gli imballaggi riutilizzabili (articolo 11). Secondo la nota della Commissione per le piccole imprese (ottobre 2026), per ora la dichiarazione deve coprire solo l'articolo 5. Per l'obbligo di dichiarazione non c'è periodo di tolleranza. Costituisci ora la documentazione tecnica dell'allegato VII per ogni tipo di imballaggio interessato, poi rilascia la dichiarazione secondo l'allegato VIII.